Art. 45

La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, [disp. att. c.p.p. 146-bis] commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater .

[2. La partecipazione a distanza รจ comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice .]

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis [disp. att. c.p.p. 146-bis] , comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice .

Art. 45-ter. Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa