Art. 48
La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.
Art. 48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.
Art. 48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti