Art. 53
Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
Art. 53. Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari