Art. 57
Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.
Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.
Art. 56-bis. Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore