Art. 60
Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.
Art. 59. Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.
Art. 59. Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto