Art. 61
Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.
Art. 60. Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare