Art. 62
Il comandante militare che ha provveduto all'informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Art. 61. Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
Il comandante militare che ha provveduto all'informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Art. 61. Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato