Art. 83
Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.
Art. 77. Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti