Art. 86
Le perquisizioni e le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Art. 80. Esecuzione di perquisizioni locali