Art. 97

Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato .

Art. 92. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. 1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. 1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili . (1) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall’art. 2, comma 2, lett. c), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.

Art. 93. Deposito del verbale di interrogatorio