Art. 113

L'espropriazione è disposta per decreto presidenziale, su proposta del Ministro per la cultura popolare , di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.