Art. 178 — Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore
Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.]