Art. 69-septies
1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti: a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) per i libri pubblicati: 1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori; 2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia; 3) il deposito legale; 4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori; 5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders); 6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi; 7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici); 8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS); Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works). c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste: 1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici; 2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche; 3) il deposito legale; 4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti; 5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione. d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere: 1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c); 2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione; 3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche. e) per le opere audiovisive e i fonogrammi: 1) il deposito legale; 2) le associazioni italiane dei produttori; 3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali; 4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi; 5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive; 6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera; 7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.