Art. 7
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.