Art. 78

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Capo I-bis Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento