Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura settant'anni dalla produzione della fotografia.
[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.
Il termine decorre dalla data del deposito stesso.
Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quarant'anni».]