Art. 130 — (Art. 39, CdS) Segnale di itinerario

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del segnale di itinerario (fig. II.272).

2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.

3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.