Art. 161 — (Art. 41, CdS) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:

a) barra bianca orizzontale su fondo nero;

b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero;

c) barra bianca verticale su fondo nero;

d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;

e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.

2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d) ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e) del comma 1.

3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:

a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;

b) triangolo giallo;

c) barra bianca orizzontale.

4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.