Art. 191 — (Art. 44, CdS) Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo
1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale altri pericoli (fig. II.35) con pannello integrativo (modello II.6/c) e successiva croce di s. andrea in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale altri pericoli deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.
§ 9. Controlli ed omologazioni (Art. 45 Codice della Strada)