Art. 20 — (Art. 10, CdS) Aggiornamenti

1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.

§ 4. Servizi di polizia stradale (Artt. 11-12 Codice della Strada)