Art. 204 — (Art. 56, CdS) Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;

o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice, per uso speciale i rimorchi:

a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;

b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;

c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari;

d) attrezzati con pompe;

e) attrezzati con scale;

f) attrezzati con gru;

g) attrezzati con saldatrici;

h) attrezzati con scavatrici;

i) attrezzati con perforatrici;

l) attrezzati con gruppi elettrogeni;

m) attrezzati con bobine avvolgicavi;

n) attrezzati per uso abitazione;

o) attrezzati per uso ufficio;

p) attrezzati per uso officina;

q) attrezzati per uso negozio;

r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.