Art. 265 — (Art. 104 CdS) Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50×0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale [fluorescente] e retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..