Art. 284 — (Art. 106, CdS) Ganci delle macchine agricole semoventi

1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:

A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg;

D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg;

D3 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.