Art. 331 — (Art. 119, CdS) Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore

1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II. (599)

2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.