Art. 393 — (Art. 208, CdS) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.
Sez. II Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie (Artt. 213-218 Codice della Strada)