Art. 408 — (Art. 240, CdS) Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1992.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici TESINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1992.

Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1.

Appendici

Appendici al Titolo I

Appendici al Titolo III

Appendici al Titolo IV

Allegati:

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