Art. 8 — (Art. 6, CdS) Aree interne ai porti e aeroporti

1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.

§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada)