Art. 30

Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del codice, il magistrato di sorveglianza, se accerta che il condannato è solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilità alla cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti esecutivi.