Art. 106-bis — (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.
Articolo inserito dall'art. 1, comma 416, lett. b) del D.L. 27 dicembre 2013, n. 147. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (2 gennaio 2014). (3) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del presente provvedimento.