Art. 109 — (Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Ammissione al gratuito patrocinio: gli effetti retroagiscono dal momento della domanda, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3050