Art. 130 — (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.