Art. 130-bis — (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio. 2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'inca-rico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.