Art. 131 — (Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ; c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile; d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; f) i diritti di copia. [3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magi-strato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. ] 4. Sono spese anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge; a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile; f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Gratuito patrocinio: Stato deve anticipare i compensi professionali, Corte costituzionale, sentenza 1° ottobre 2019, n. 217.