Art. 147 — (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale)

1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiara-zione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debi-tore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di ap-pello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.