Art. 156 — (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.