Art. 168 — (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Spese di custodia di beni in sequestro: provvede il Gip in caso di archiviazione, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 3 febbraio 2020, n. 4535.