Art. 174 — (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. 2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.