Art. 204 — (Recupero delle spese)
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico. 2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione. 3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.