Art. 220 — (Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.