Art. 227-bis — (Quantificazione dell'importo dovuto)

1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’ articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.