Art. 227-quater — (Norme applicabili)
1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.
e sanzioni pecuniarie processuali
1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.
e sanzioni pecuniarie processuali