Art. 26 — (Indennità di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,62 , compresa la maggiorazione per l'urgenza. 2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 2,46 e di euro 3,70 . 3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.