Art. 269 — (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

vedi allegato