Art. 300 — (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta". 3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato". 6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."