Art. 301 — (Abrogazioni di norme secondarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; - il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708; - il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; - il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; - l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549; - gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 - il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; - del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; - il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820; - il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103; - gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352; - il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564; - gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334; - il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347; - il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; - il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327; - il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601; - del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160…regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; - il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466; - l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.