Art. 32 — (Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalità di cui articolo 197, comma 1-bis i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.