Art. 35 — (Importo dell'indennità di trasferta)
1. L'indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri euro 3,70 ; b) fino a 12 chilometri euro 6,75 ; c) fino a 18 chilometri euro 9,33 ; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97 .