Art. 7 — (Rogatorie all'estero)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.