Art. 8-bis — Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero
1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del pro-cesso diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131. 2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammes-sa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pa-gamento sia eseguito a favore dello Stato.