Art. 95 — (Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Gratuito patrocinio: l'attestazione ISEE è irrilevante ai fini dell'ammissione, Cassazione penale, sezione IV, sentenza 17 dicembre 2021, n. 46159 Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31 gennaio 2018 n° 4623, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 06 giugno 2017 n° 27990.